Descrizione
Si informa che presso l'Ufficio anagrafe di questo Comune è possibile firmare per le seguenti proposte di referendum abrogativi, fino al 16 settembre 2024, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 :
- “Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di caccia” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali"?»
- “Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di caccia” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali"?»
- “Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di allevamento” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?”
- «Volete Voi abrogare l'art. 842 del codice civile, approvato con R.D. del 16 marzo 1942 n. 262, limitatamente a: Rubrica "Caccia e"; primo comma "Il proprietario di un fondo non può' impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno" e secondo comma "Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità"?»
- “Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di attività circense”, “di giardini zoologici”, “alle manifestazioni storiche e culturali” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?”
-“Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di sperimentazione scientifica sugli stessi” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?”
Pièces jointes
Documents
A cura di
Dèrniere modification: 04/07/2024 12:10:06